Si comunica che il Decreto Legge del 23 luglio 2021 n° 105 all’art. 1 dispone la proroga dello stato di emergenza sino al 31/12/2021 mentre all’art. 9 proroga sino al 31/10/2021 la tutela del lavoratori fragili individuati fragili ai sensi del Decreto Cura Italia.
Nella categoria di cui sopra, sono da considerarsi lavoratori in possesso del riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità (art. 3 comma 3, della Legge 104 del 1992) ed i lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche recenti e dallo svolgimento delle relative terapie salvavita.
La disposizione non proroga un’altra normativa transitoria, che ha trovato applicazione per il periodo 17 marzo 2020 – 30 giugno 2021 e che riconosceva, a determinate condizioni, l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria, al ricovero ospedaliero (codice malattia V 15.9).
Pertanto, tale assenza sarà equiparata alla malattia ordinaria e sarà computata ai fini del comporto.
I lavoratori rientranti nella definizione di laoratori fragili, potranno inoltrare la documentazione al seguente indirizzo mail: rcis01400v@istruzione.it.
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